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Attualità

Superbonus 110%, quanto conviene trasformare una villetta in “condominio”

Pubblicato da
Salvatore Lavino

Cosa si può fare per fare in modo di attuare un passaggio da villetta a condominio per potere sfruttare al meglio i vantaggi del Superbonus 110%.

Una villetta autonoma (Pixabay)

Il Decreto Rilancio fa si che le villette singole ed in generale le abitazioni autonome poste in immobili condominiali, possono essere considerate alla stregua di un condominio vero e proprio. Il tutto per potere ottenere al meglio dei vantaggi legati al Superbonus 110%.

Lo afferma l’art. 119, con la data ultima entro la quale compiere tutte le spese necessarie fissata al 31 dicembre 2022. Ma solo se al mese di giugno risulteranno già svolti lavori per una percentuale minima del 30%.

Per avere i vantaggi del Superbonus 110%, chi vive in una villetta e ha magari qualche pertinenza come ad esempio un box, può cedere quest’ultimo ad un suo parente. Un espediente che le norme attuali permettono di mettere in pratica in tutta legalità, salvo future modifiche del caso.

Viene inteso per villetta unifamiliare una unità abitativa che sia di esclusiva proprietà, indipendente e quindi con degli accessi propri, in cui viva una sola famiglia. Deve vigere suddetta indipendenza anche per quanto riguarda la fornitura delle utenze.

Superbonus 110%, cosa serve per il passaggio a condominio

La trasformazione a “mini-condominio” può avvenire poi nel solo caso in cui l’immobile in questione appartenga ad almeno due persone differenti. Che è proprio la cosa che incarna il concetto di condominio. Ed infatti serve la presenza di almeno due unità indipendenti, che siano costituite da parti in comune.

Ci penserà un tecnico certificato a stabilire se ci sono tutte le condizioni per fare si che una villetta abbia maturato tutti i requisiti necessari per potere essere considerato un condominio. E per potere quindi usufruire di tutti i benefici previsti dalla fruizione del Superbonus 110.

Le spese coperte per il 110 dal bonus saranno quelle sostenute entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Poi la natura di questi rimborsi cambierà e verrà ridotta nei due anni successivi. In particolare del 70% entro il 31 dicembre 2024 e del 65% entro il 31 dicembre 2025.

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I benefici del caso fanno riferimento solamente ad edifici che siano composto da due a quattro unità immobiliari e non dai cinque a salire.

Salvatore Lavino

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Salvatore Lavino