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Fisco e Tasse

Cosa fare se l’Agenzia delle Entrate dice no alla transazione fiscale

Pubblicato da
Martina Di Paolantonio

Per dare la possibilità alle imprese in crisi di evitare il fallimento, la Legge ha previsto la cosiddetta transazione fiscale.

(Adobe – bonificobancario.it)

Cosa si intende per transazione fiscale? La transazione fiscale è un istituto di carattere permanente (quindi non soggetto a termini di scadenza per la presentazione della domanda) che consente alle imprese a rischio di fallimento di abbattere o dilazionare il pagamento dei propri debiti. Per accedere a questa agevolazione bisogna presentare una proposta ragionata e congrua di taglio dei debiti fiscali.

Previa asseverazione di un tecnico professionista che attesti la situazione di fallimento imminente per l’impresa. In conseguenza di ciò si può redigere una piano di risanamento, ove si devono esprimere la percentuale di soddisfazione dei vari debiti tributari e la tempistica di pagamento. Ma cosa succede se l’Agenzia delle Entrate non accoglie la richiesta del debitore?

Transazione fiscale: se l’Agenzia delle Entrate dice no il tribunale può dire sì

In questo caso la Legge giunge in aiuto dell’impresario a rischio di fallimento, affermando che il tribunale può decidere di omologare e quindi approvare la transazione fiscale. Sia nel caso l’agenzia abbia rifiutato la proposta, sia nel caso non abbia risposto alla suddetta nei termini previsti di 90 giorni dalla presentazione.

Per ricorrere a questo mezzo è necessario che il giudice giudichi conveniente la proposta di risanamento dei debiti presentata al fisco. In quel caso si parlerà dunque di omologazione forzosa. Per poter beneficiare di una transazione fiscale, inoltre, bisogna soddisfare uno dei due requisiti di partenza:

  • avere un concordato preventivo che il debitore stipula dei confronti dei creditori.
  • Avere un accordo di ristrutturazione con i debitori, che devono approvare il piano nella misura minima del 60%.

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In seguito all’approvazione dell’Agenzia delle Entrate o del tribunale, il debitore potrà beneficiare di un pagamento in misura ridotta e/o dilazionata di debiti quali l’Irpef, l’Iva, l’Irap, l’Ires, l’imposta di registro, le imposte di successione e di donazione. Ma anche le imposte ipotecarie e catastali e le relative sanzioni, nonché gli interessi di mora applicati in caso di ritardato pagamento.

Martina Di Paolantonio

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Martina Di Paolantonio