Evasione Fiscale: rischia anche il commercialista

Evasione Fiscale, in alcuni casi anche il professionista che presta servizi a un cliente può subire una pesantissima sanzione

evasione fiscale
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Quando c’è evasione fiscale da parte di un libero professionista, dai guai può essere toccato anche il commercialista che cura gli affari della persona interessata. L’allarme – o meglio, l’attenzione a vigilare – lo lancia il portale ufficiale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Napoli, ordinecdlna.it.

“Gentili Colleghe e Cari Colleghi, oggi parliamo di reati tributari e responsabilità del professionista: possibile il sequestro dei beni” si apre così il messaggio numero 34/2022 datato 24 ottobre 2022.

Si fa riferimento alla sentenza numero 27698 del 15/07/2022 della Corte di Cassazione Penale che “ha ritenuto conforme a legge la disposizione del sequestro per equivalente nei confronti del professionista che abbia agevolato il comportamento fraudolento di un contribuente” con l’obiettivo di evadere l’Iva e le Imposte dirette.

Nel caso specifico il fatto riguarda una frode nella compravendita di autoveicoli di importazione con accertamento dell’evasione di 1 milione di euro.

Evasione Fiscale, la sentenza contro il professionista

LE NOTIZIE IMPORTANTI DA NON PERDERE OGGI:

Il professionista aveva registrato fatture per operazioni inesistenti in modo che nelle dichiarazioni IVA per gli anni 2017 e 2018 di evadere l’importo. Aveva anche omesso valori positivi in bilancio per un valore di oltre 4 milioni di euro. L’evasione accertata è stata di circa 930mila euro.

Verso il professionista che aveva curato gli affari è stato emesso un decreto di sequestro per equivalente poiché si era difeso eccependo la mancata consapevolezza delle operazioni inesistenti, e quindi l’assenza del dolo, era invece stato parte attiva nella predisposizione delle condotte fraudolente.

Analizzando le conversazioni avute con il cliente, è stato accertato che il commercialista aveva suggerito di creare una società cartiera provvedendo anche all’iscrizione al VIES. Tutto ciò era avvenuto nella consapevolezza della fittizietà delle operazioni che ci sarebbero state.

Secondo la Corte di Cassazione erano presenti le motivazioni sufficienti all’applicazione dell’art.12/bis del D.Lgs 74/2000 sul sequestro per equivalente in dipendenza di un reato tributario.

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