Pagare una multa con bonifico: cosa rischia il contribuente

Pagare una multa con bonifico è comodo ma bisogna valutare bene i tempi: cosa dice la legge e qual è il termine massimo

Autovelox (Pixabay)

L’evoluzione ha toccato anche il metodo di pagamento e oggi anche le multe le saldiamo in questo modo. Ma c’è il rischio di vedersi recapitare a casa una cartella esattoriale? Innanzitutto vediamo come avviene una notifica.

Secondo il Codice della Strada, quando la violazione non possa essere immediatamente contestata (perché ad esempio il trasgressore non è presente oppure perché l’auto non si è fermata), il verbale deve essere notificato al trasgressore entro novanta giorni.

Sempre il Codice dice che il trasgressore ha un termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata (ossia quella effettuata direttamente su strada, al momento) o dalla notificazione per posta per effettuare il pagamento in modalità ridotta. Se poi il pagamento avviene entro cinque giorni, c’è un ulteriore decurtazione pari al 30%.

Pagare una multa con bonifico, bisogna farlo presto

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Con carta o bonifico si può anche pagare la multa. E qui sorgono i dubbi: conviene?
Il termine massimo concesso per il pagamento – quindi i sessanta giorni e i cinque di cui prima –  si intende rispettato solo nel momento in cui la somma risultasse effettivamente accreditata sul conto del corpo che ha effettuato la multa.

In pratica, siccome il bonifico come si sa non è immediato (se non nel caso in cui si ricoresse a quello istantaneo, pagando una commissione), passa del tempo prima che al beneficiario risulti sul proprio conto.

Tale norma ha gettato nel panico molti automobilisti, convinti di aver pagato in tempo per poi scoprire che così non è stato. Una condizione che fa propendere per pagare con il metodo tradizionale in contanti allo sportello della polizia o con bollettino postale. Ancora più difficile può essere riuscire a ottenere lo sconto entro cinque giorni.

La proroga

Nel 2016 le cose sono però cambiate a favore degli automobilisti. La Circolare del Ministero dell’Interno n. 300/A/227/16/127/34 del 14 gennaio 2016 ha stabilito cheche “per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”. In pratica c’è una proroga. Il pagamento può essere effettuato più tardi, ma non oltre due giorni.

 

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