Come funziona il congedo biennale per assistenza disabili

Nell’ambito dell’assistenza ai disabili gravi è prevista la possibilità di un congedo retribuito dal lavoro per la durata di due anni.

Assistenza disabili congedo retribuito 2 anni regolamento scolastico
(Pexels)

Chi assiste i disabili gravi può prendere un congedo retribuito dal lavoro per un periodo di durata massima di due anni. Il congedo può essere preso in maniera frazionata o continuativa ed è regolato dall’art. 3, comma 3, della L. n. 104 del 5 febbraio 1992. Inoltre è previsto e trova puntuale disciplina nel D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 all’art. 42, poi modificato dal D. Lgs. n.119/2011.

Questa possibilità, dunque, comporta effetti giuridici, contributivi e previdenziali per la persona che si fa carico dell’assistenza. Ad esempio a coniugi, genitori, figli, fratelli o sorelle o parenti fino al terzo grado della persona disabile.

Come funziona il congedo biennale per assistenza ai disabili nella Scuola?

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Prendiamo ad esempio gli effetti giuridici e contributivi per un assistente che prende congedo da un impego pubblico di docente o personale ATA. In questo caso spetta una retribuzione pari alla retribuzione fissa e continuativa dell’ultimo cedolino del mese precedente all’inizio della fruizione del congedo. Vale a dire che spetterà un versamento mensile corrispondente all’ultimo stipendio ricevuto prima di prendere il congedo.

In questa cifra non vanno ovviamente considerati tutti i versamenti accessori, derivanti ad esempio dall’impiego in attività extracurricolari. La soglia massima di indennità percepibile stabilita dall’ISTAT è attualmente pari a 47.967,72 euro, cifra entro la quale lo stipendio medio di un docente o di un impiegato ATA rientra ampiamente.

Attenzione, però, perché il congedo retribuito non dà diritto alla maturazione di alcuni benefici. Nello specifico:

  • ferie;
  • tredicesima;
  • scatti di anzianità;
  • TFR o TFS.

Per quanto riguarda la pensione, invece, il congedo biennale è del tutto valido ai fini del diritto alla pensione, ma ciò solo per quanto riguarda i dipendenti pubblici. A questi ultimi, infatti, l’amministrazione di appartenenza è tenuta a versare i contributi secondo le modalità di impiego ordinarie. Il discorso non è valido invece per i dipendenti privati.

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