Concorso Ata 24 mesi: quando pubblicheranno i bandi

Concorso Ata 24 mesi, c’è attesa da parte degli aspiranti lavoratori nelle scuole pubbliche: cosa sappiamo

Personale Ata
Pexels – Bonificobancario.it

Molti italiani sono in attesa del concorso Ata 24 mesi che consente di lavorare a scuola come personale non docente. Chi è interessato si domanda quando saranno pubblicati i bandi regionali.

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota di indizione dei bandi che contiene la data entro la quale gli Uffici scolastici regionali devono pubblicarli. Infatti data di pubblicazione dei bandi dipende pertanto dalle indicazioni della nota del Ministero. Di solito l’aggiornamento arriva in primavera, dunque in queste settimane.

Concorso Ata 24 mesi, le figure

Vediamo per ogni profilo qual è il titolo di studi richiesto. Per Assistente Amministrativo (lavoro in segreteria), il diploma di maturità. Per Assistente Tecnico il diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Nello specifico, per Cuoco è necessario il diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina. Per fare domanda come Infermiere è indispensabile la Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla legge vigente.

Per il profilo di Guardarobiere, il diploma di qualifica professionale di Operatore della moda mentre per Addetto alle aziende agrarie si richiede il diploma di qualifica professionale di operatore agrituristico, operatore agro industriale e operatore agro ambientale.

Infine la figura di Collaboratore scolastico: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte o di scuola magistrale per l’infanzia. È valido anche qualsiasi diploma di maturità oppure gli attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale.

I requisiti

I requisiti per l’accesso alle graduatorie Ata 24 mesi sono: essere in servizio in qualità di personale Ata a tempo determinato nella scuola statale; il personale che, invece, non è in servizio all’atto della domanda in quella stessa provincia e profilo. Accesso consentito anche per il personale che non si trova nelle suddette condizioni ma inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee. Rientra anche chi ha un’anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi).

Ricordiamo che dopo aver scelto una provincia bisognerà procedere all’individuazione di dieci istituti della stessa per i quali si dà disponibilità a svolgere il servizio.

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