Mascherine Ffp2 e Ffp3: puoi detrarre le spese dal 730, lo sapevi?

La spesa affrontata per l’acquisto delle mascherine di tipo Ffp2 e Ffp3 si può detrarre nel modello 730/2022. Vediamo quali sono i requisiti per capire se si ha il diritto al rimborso Irpef.

mascherina FFP2 rimborso Irpef
(Pixabay)

Ci sono determinati requisiti da rispettare affinché le mascherine di tipo Ffp2 si possano detrarre nel modello 730/2022.
Le istruzioni sono state pubblicate nella circolare n.23 del 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Il punto della circolare che tratta l’argomento del rimborso Irpef della spesa delle mascherine Ffp2 è il numero 5.12. Viene specificato che occorre fare riferimento alle disposizioni date dal Ministero della Salute riguardo l’elenco delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche.

Presto daremo avvio alla stagione della dichiarazione dei redditi: il modello 730 verrà reso pubblico dall’Agenzia delle Entrate e sarà disponibile dal 23 maggio 2022.

Ma quali sono i requisiti da rispettare per avere diritto alla detrazione Irpef della spesa affrontata per le mascherine? Vediamo maggiori dettagli.

Detrarre la spesa delle mascherine di tipo Ffp2: i requisiti da inviare nella compilazione del modello 730

mascherina FFP2 rimborso Irpef
(Pixabay)

Tra i dispositivi medici che possono essere portati in dichiarazione dei redditi, ci sono anche le mascherine Ffp2. Appaiono nell’elenco consultabile del sistema Banca dati dei dispositivi medici, disponibile alla visualizzazione sul sito del Ministero della Salute. Qui sono riassunti i nomi dei dispositivi più utilizzati e si può verificare se la tipologia della singola mascherina sia idonea per la richiesta di rimborso.
Può essere identificata anche tramite le codifiche usate allo scopo della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria, come ad esempio il codice AD, che fa riferimento alle spese affrontate per l’acquisto o l’affitto di dispositivi medici con marcatura CE.
Se il documento di spesa riporta il codice AD che testimonia l’invio dei dati al sistema tessera sanitaria, non è necessario che appaia anche la marcatura CE o la conformità alla normativa europea.

Leggi anche -> Modello 730/2022: quali sono le spese detraibili e deducibili dalla dichiarazione

Qualora lo scontrino non riporti il codice AD, la circolare n.11 del 6 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate specifica che è necessario conservare la documentazione per ogni prodotto acquistato che riporti la marcatura CE e la conformità alle direttive europee.

Anche il singolo venditore può assumersi il compito di individuare i prodotti idonei ad ottenere il rimborso ed integrare nelle prove d’acquisto la dicitura “prodotto con marcatura CE“. Nel caso di dispositivi diversi da quelli comunemente richiesti ed utilizzati ma presenti nella circolare del 13 maggio 2011 numero 20/E, va allegato il numero di riferimento della direttiva comunitaria.
In questo caso, l’acquirente non deve conservare anche l’attestazione di conformità.

In questo breve video, vi spieghiamo come funziona il 730 precompilato e quali indicazioni seguire.

Nel caso di dispositivi medici realizzati su misura per un determinato paziente, non deve essere presente la marcatura CE bensì va attestata la conformità al decreto legislativo del 24 febbraio 1997 numero 46.

Anche nel caso in cui le mascherine non fossero state acquistate in farmacia, possono essere dichiarate nel modello 730. I requisiti infatti non riguardano dove è avvenuto l’acquisto: l’importante è che abbiano le caratteristiche richieste come dispositivo medico. Nella prova d’acquisto deve esserci la descrizione del prodotto, ed è indifferente che il pagamento venga effettuato in contanti o con sistema digitale.

L’Irpef rimborserà la spesa affrontata del 19%.

 

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