Danno parentale, quando spetta il risarcimento: la sentenza

Il danno parentale è una perdita non patrimoniale come quando muore un coniuge un membro del nucleo familiare. La regola per il risarcimento

danno parentale
Corte di Cassazione (foto Pixabay)

Quando c’è una grave perdita come la morte di un genitore, di un figlio o di un fratello, giuridicamente di parla di danno parentale che non è patrimoniale. Ma quando c’è un danno c’è sempre un risarcimento e dunque qualcuno da risarcire.

Per tale motivo, esistono quindi delle regole e di recente la Corte di Cassazione con una sentenza ha scritto un pezzo importante della letteratura in materia.

Non è previsto il risarcimento per la perdita del coniuge per l’azione, anche illecita di un terzo – ad esempio, un trattamento sanitario sbagliato – se tra la persona defunta e il superstite non c’è un concreto legame affettivo, se erano separati o vivevano con un altro partner.

È quanto ha stabilito la Cassazione nella sentenza 9010 del 21 marzo 2022 che ha ribaltato la decisione dei giudici di merito. Questi avevano riconosciuto il danno in automatico ma non avevano tenuto in considerazione la separazione di fatto dei coniugi del caso e del fatto che entrambi avevano altre relazioni. Il marito, deceduto, aveva una rapporto stabile extraconiugale e la moglie, dopo la dipartita di lui, aveva costruito una nuova relazione.

Danno parentale: legame affettivo da valutare con attenzione

La Corte ha quindi stabilito che questi sono elementi che i giudici territoriali devono valutare con maggiore attenzione la questione del legame affettivo.

Quando si parla di danno parentale si sta riferendo al risarcimento legato alla sofferenza per la perdta di una persona cara come un membro stretto della famiglia.

Il risarcimento al vedovo, alla vedona, al fratello o alla sorella, dunque, non scatta in automatico, dice la Corte di Cassazione. Prima di liquidare il danno il giudice è chiamato a valutare il caso anche da altri punti di vista come il presunto e reale legame affettivo.

Per riconoscere un danno non patrimoniale dopo la scomparsa di un congiunto stretto, non è necessaria la convivenza, ma il congiunto deve riuscire a dimostrare concretamente l’esistenza di rapporti solidari e di reciproco affetto con la persona defunta.

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