Appropriarsi di un terreno legalmente: come fare

Appropriarsi di un terreno che non è di nostra proprieta è possibile perché lo prevede la legge: si parla di usucapione

terreno agricolo
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Diventare proprietari di un terreno senza acquistarlo: la legge consente di farlo ma ovviamente devono esserci determinate condizioni. Chiariamo innanzitutto che parliamo di un terreno abbandonato e ciò che lo consente è l’istituzone dell’usucapione.

Questa espressione si usa quando ci troviamo dinnanzi a una particolare situazione. Oltre all’abbandono del terreno deve esserci il possesso continuato e pacifico per un certo periodo durante il quale il legittimo proprietario non si è mai occupato della proprietà.

Vediamo cosa dice la norma, quali sono le regole da seguire e le condizioni affinché tutto avvenga nella norma, altrimenti si tratterebbe di approriazione abusiva.

Appropriarsi di un terreno legalmente, cosa dice la legge

La norma è l’articolo 1158 e seguenti del Codice civile. Spacifichiamo innanzitutto che sono differenti le regole per un terreno agricolo o montano. La regola principale è che il bene da usucapire sia posseduto in modo continuo e non in clandestinità per almeno venti anni.

Per quanto riguarda fondi rustici che fanno parte di Comuni che per la legge sono classificati come montani, la proprietà “si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni”.

Come emerge dalla norme, chi si vuole impossessare del fondo deve riuscire a provare che èer vent’anni, a differenza del proprietario, si è occupato del terreno in modo continuo, manifestatamente.

L’usucapione si ottiene quindi in tempi diversi se si tratta di un Comune montano o non, ma comunque non deve produrrre un reddito dominicale superiore ai 180mila euro. L’articolo 1159 prende ad eseme anche il caso in cui avvenga l’acquisto di un fondo rustico in buona fede da chi non è proprietario: il termine è molto più breve, cinque anni.

Spiegato in altre parole è quando l’acquisto avviene in buona fede da chi non è il proprietario, “in forza di un titolo idoneo a trasferire la proprietà” (cioà un contratto di compravendita stipulato dal notaio) che è stato trascritto nei registri immobiliari, bastano i suddetti cinque anni.

Per usupicare un terreno non basta quindi coltivarlo ma compiere altre cose che spetterebbero al proprietario come le l’installazione di recinzioni, trasformazioni delle colture e nuove costruzioni.

Se si ritiene di avere agito secondo quanto prevede la norma, bisognerà presentare ricorso al Tribunale ordinario con la documentazione che attesta qual è stata l’attività svolta sul terreno.

Il ricorso sarà affisso nell’albo del tribunale per 90 giorni e pubblicato nel Foglio degli annunci legali della Provincia nel caso qualcuno ritenesse di avere diritti sul terreno e dovrà essere informato anche il proprietario del fondo rustico. Ovviamente nulla è gratis e per adempiere all’iter burocratico ci sono dei costi da sostenere.

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