Bonifico bancario errato, quando bisogna comunicare i dati del beneficiario

Bonifico bancario errato, cosa dice la legge quando c’è un beneficiario illegittimo che riceve i soldi senza diritto

Bonifico bancario errato
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Può capitare di commettere un errore durante l’operazione di una transizione e inviare un bonifico a una terza persona che non ha diritto. Se chi abitualmente non effettua i bonifici ma li riceve, è possibile che succeda il contrario, ossia che riceva un bonifico di cui non si ha diritto.

Basta infatti indicare un Iban sbagliato e la somma di denaro viene indebitamente accreditato a un altro soggetto, persona fisica o società che sia.

È vero anche che un episodio del genere ha poche possibilità che possa avvenire rispetto a qualche anno fa. L’Iban, come tutti sanno, è un codice alfanumerico che difficilmente può essere memorizzato e la compilazione avviene utilizzando il servizi online della banca.

Siccome tutto viene trasmesso in digitale, detto in altre parole, si fa un copia e incolla. Se l’Iban fornito fin dalla prima volta è quello esatto, è davvero difficile sbagliare. Se poi manca un carattere, il sistema stesso avverte della carenza.

Bonifico bancario errato a favore di un terso soggetto, cosa dice la legge

Nel caso comunque dovesse essere eseguito un Iban a favore di un terzo non legittimato a riceverlo, chi paga ha diritto di conoscere dal prestatore di servizi di pagamento, i dati anagrafici o societari dell’illegittimo proprietario. Infatti il prestatore dei servizi non può opporsi sostenendo che c’è il diritto alla privacy.

Sono questi i principi espressi dal Collegio di Coordinamento dell’Abf (l’Abitro Bancario Finanziario) con la decisione n. 6886 del 3 maggio scorso.

L’organo ha ricordato quali sono le Disposizioni Banca d’Italia sulla trasparenza che prevedono che per ogni operazione di pagamento l’intermediario fornisce al pagatore tutto ciò che è utile a individuare le operazioni di pagamento e dunque anche le informazioni su chi ha beneficiato della transazione.

È importante ricordare l’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 11 del 2010, secondo il quale c’è l’obbligo di collaborazione per il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, dove avviene la comunicazione di ogni informazione utile al prestatore di servizi che riguardano il pagatore.

Secondo il Collegio di Coordinamento ABF, tali disposizioni vanno proprio nella direzione di quanto previsto dalla legge perché il pagamento ha diritto a conoscere le informazioni chi di in modo illegittimo ha ricevuto il bonifico.

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