Tabulati telefonici sempre meno accessibili. Cos’è cambiato?

L’acquisizione dei tabulati telefonici di una persona sottoposta a indagine può avvenire solo in alcuni casi e dopo precise autorizzazioni. Ora tali criteri cambiano.

Tabulati telefonici
Tabulati telefonici (foto da Pixabay)

Quando una persona è sottoposta a indagine le autorità possono accedere a vari suoi aspetti personali, compresi i tabulati telefonici. Questo aspetto però negli ultimi giorni ha subito dei cambiamenti nel modus operandi di acquisizione dei dati da parte dell’organo competente.

Il governo ha infatti stabilito, approvando in consiglio dei ministri un decreto legge proposto dal Ministero della Giustizia dopo la sentenza della Corte di giustizia Ue, che anche questo processo di acquisizione dati sia regolato da un’autorità giurisdizionale.

Questo significa che fino a poco fa c’erano procedure più snelle per indagare e acquisire informazioni tramite i tabulati telefonici di una persona sottoposta a indagine. Ora il processo di acquisizione dati presenterà maggiori limiti, richiedendo più attenzioni e autorizzazioni.

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Procedura per l’acquisizione dei tabulati telefonici

Giustizia in aula
Giustizia in aula (foto da Pixabay)

Durante le operazioni di indagine, quindi, prendere in considerazione i tabulati telefonici non richiederà più la stessa procedura di un tempo. Ora l’autorizzazione ad accedere a tali dati non sarà più disposta direttamente dal pubblico ministero. Infatti tali documenti potranno essere consultabili solo previa autorizzazione di un giudice e solo su richiesta della procura (o di un delle parti).

Bisogna anche aggiungere che per alcuni reati, come quelli puniti con meno di 3 anni di carcere, richiedere l’ausilio dei tabulati telefonici degli indagati sarà ritenuto addirittura un reato. A questo proposito il decreto include nelle nuove norme tutti i crimini per i quali è possibile attingere ai tabulati telefonici. Si parla di gravi casi di minaccia, molestia, disturbo per mezzo telefonico, purché la pena non sia inferiore ai 3 anni di reclusione.

Con il comma 3-bis, tuttavia, si riporta un’eccezione. Nel caso in cui vengano stabilite “ragioni di urgenza” per l’indagine il pubblico ministero può ancora disporre dei dati referenti ai tabulati telefonici. Sarà necessario un decreto motivato che dovrà comunque essere tempestivamente comunicato al giudice. L’urgenza sarà poi affidata alle 48 ore successive entro le quali il giudice dovrà decidere se convalidare o no la richiesta di acquisizione.

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Viene spontaneo pensare che sono sempre meno le possibilità di indagare sulle persone sospettate di crimine e sempre più i metodi che tali persone hanno a loro disposizione per mascherarsi. Una sorta di circolo vizioso che sembra si infittisca sempre di più.

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