Partita IVA e regime forfettario: tutto quello che cambierà nel 2022

Regime forfettario, ci sono delle novità introdotte nel 2022 per titolari di Partita Iva. Vediamo insieme quali sono i requisiti per accedere alla flat tax del 15% o del 5% per le nuove attività. 

partita iva regime forfettario 2022
(Pixabay)

Ci sono delle novità introdotte a partire dal 2022 che interessano i titolari di Partita Iva. Cosa cambia quest’anno per il regime forfettario?

Partendo dalle basi, per regime forfettario si intende un regime fiscale per chi possiede una Partita Iva individuale il cui scopo è quello di semplificare tasse e contabilità.
E’ stato introdotto nel 2015 e poi riformato l’anno seguente e nel 2020.
Fu la Legge di Bilancio 2020 a modificare i parametri d’accesso a questo regime agevolato.

I requisiti saranno gli stessi, ma sono previsti dei cambiamenti collegati soprattutto alla fatturazione elettronica. Questo sistema, infatti, è diventato obbligatorio anche per i forfettari. La decisione è stata annunciata sulla Gazzetta Ufficiale il 17 dicembre 2021, ma non è ancora entrata in vigore.

Vediamo insieme tutto ciò che un forfettario nel 2022 deve sapere: cause d’esclusione, novità, obblighi per accedervi ecc.

Regime forfettario nel 2022: le informazioni che i proprietari di Partita Iva devono sapere

partita iva regime forfettario 2022
(Pixabay)

Nel 2022, non cambieranno i parametri d’accesso al regime agevolato: continuano ad essere valide le stesse regole e le stesse cause d’esclusione.

Requisiti

Prima di tutto, il titolare dell’attività non deve registrare compensi che superino i 65.000 euro l’anno (nel caso in cui si svolgano più lavori, seppur collegati a diversi codici ATECO, viene considerata la somma dei ricavi).
Poi, tra gli altri requisiti, sarà necessario non aver sostenuto spese superiori a 20.000 euro lordi tra lavori accessori, lavori dipendenti e compensi dei collaboratori; non si devono percepire oltre 30.000 euro di redditi da lavori dipendenti o pensioni. Quest’ultima soglia esclude lavoratori licenziati o dimessi.

Tassazione per il regime agevolato

La tassazione applicata su ricavi e compensi nel regime forfettario è fissa fino ad un massimo di 65.000 euro annui. Conta il 5% per le startup e il 15% per le altre attività.
Per calcolare l’importo dell’imposta, è necessario moltiplicare il fatturato per l’aliquota fiscale del 5% o 15% e poi moltiplicare il risultato per il coefficiente di redditività. Quest’ultimo varia a seconda del tipo di attività svolta:

  • 40% per industrie alimentari, commercio all’ingrosso o dettaglio, commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande, servizi di alloggio e ristorazione;
  • 54% per commercio ambulante di altri prodotti;
  • 86% per costruzioni e attività immobiliari;
  • 62% per intermediari del commercio;
  • 78% per attività professionali, scientifiche, sanitarie, istruzione, finanza e assicurazioni;
  • 67% per altre attività economiche.

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Fatturazione elettronica

Tra gli obblighi legati a regime forfettario, c’è quello dell’emissione dello scontrino elettronico.
Chi vuole usufruire della tassazione agevolata al 15%, deve fare in modo che avvenga la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Questo è reso possibile dall’utilizzo del nuovo registratore di cassa telematico (per chi ancora deve acquistarlo, può usufruire del Bonus che arriva fino a 250 euro); adeguando, se possibile, il proprio registratore di cassa alla nuova funzione (il credito d’imposta è 50 euro); utilizzando i servizi gratuiti disponibili online sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Tra le novità introdotte nel 2022 per i titolari di Partita Iva con regime forfettario, c’è quella dell’obbligo della fatturazione elettronica. Il documento che dichiara questa novità è stato pubblicato il 5 novembre e presenta la richiesta che l’Italia ha posto alla Commissione Europea.
L’obbligo, che scadeva l’ultimo giorno del 2021 e non era ancora stato esteso al regime forfettario, durerà dal 2022 fino al 31 dicembre 2024.
Mancano pochissimi passaggi prima che questa nuova disposizione entri ufficialmente in vigore. Il documento che riassume l’obbligo è disponibile per la consultazione dal 17 dicembre.

I titolari di Partita Iva che emettono fatture nel regime forfettario, non devono includere i compensi percepiti con ritenuta d’acconto. Quando il professionista riceve un incarico, deve comunicare al cliente il non assoggettamento a ritenuta d’acconto.
Le fatture il cui importo supera 77,47 euro, devono essere assoggettate a imposta di bollo di 2 euro.

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Esclusione dal regime forfettario

Vengono esclusi dal regime fiscale agevolato:

  • i titolari di una qualsiasi percentuale di quota in una società di persone;
  • chi è titolare di quote srl o associazioni che permettono il controllo;
  • chi ha già avuto negli ultimi 2 anni una Partita Iva collegata alla stessa tipologia di attività;
  • le persone che si avvalgono di regimi fiscali speciali o regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • i non residenti (eccetto chi risiede in uno stato membro dell’UE e produce in Italia il 75% del fatturato);
  • coloro che prevalentemente effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, terreni edificabili o nuovi mezzi di trasporto;
  • i titolari di attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone;
  • le persone che esercitano un lavoro dipendente o il cui lavoro venga svolto presso datori di lavoro con cui abbiano avuto rapporti professionali nei due precedenti periodi d’imposta (ad esclusione di chi inizia una nuova attività dopo il periodo di pratica necessario per lo svolgimento di quella professione);
  • chi nell’anno precedente ha percepito un importo superiore a 30.000 in un lavoro dipendente;

Una Partita Iva forfettaria può godere anche dell’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% nel caso in cui:

  • il titolare non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, un’attività artistica, professionale o d’impresa (neppure in qualità di socio o membro della famiglia);
  • l’attività non costituisca una prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza (anche come dipendente) ad esclusione del periodo di pratica obbligatorio;
  • l’attività dovesse prosegue quella svolta precedentemente da un altro soggetto, i ricavi e compensi realizzati nel periodo precedente non superino il limite consentito per l’accesso al regime.

La durata del regime forfettario in startup è fissata a cinque anni.

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