Terreno agricolo abbandonato, come appropriarsene: la norma

Sapete cosa afferma il Codice civile per usucapire un terreno agricolo e cosa cambia nel caso dei terreni montani? Tutti i dettagli in questo articolo.

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Terrreno agricolo (Pixabay)

L’agricoltura è un mondo vasto di cui non tutti conoscono i dettagli. Esiste un codice in cui vengono riportate tutte le regole utili a chi lavora a stretto contatto con i terreni e vuole appropriarsi di un terreno abbandonato. 

Come fare? Continuate a leggere questo articolo e scoprirete tutte le informazioni necessarie al riguardo.

Come acquistare un terreno abbandonato, tutte le regole

Le persone che intendono comprare un terreno abbandonato possono farlo attraverso l’usucapione. Si tratta di acquisire il bene immobile per effetto del possesso protratto e continuativo della proprietà per un certo numero di anni consecutivi, durante i quali il reale proprietario non si è occupato del bene stesso. Ma dovranno essere presentate alcune condizioni.

Esiste una norma speciale secondo cui va in porto una tutela nei confronti del possessore per il caso di un fondo rustico e degli annessi fabbricati, facendo riferimento ad un presupposto: chi se ne occupa dovrebbe avere più agevolazioni rispetto a chi ha abbandonato il bene ma è il titolare sulla carta.

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Riguardo all’usucapione, Il nostro ordinamento presenta diverse differenze a seconda del tipo di bene di cui si intende entrare in possesso. La disciplina giuridica dell’usucapione viene riportata nell’articolo 1158 e seguenti del Codice civile.

L’articolo 1158 del Codice civile, rubricato Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari così recita: “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”.

La regola generale alla base dell’usucapione afferma che:

  • il bene deve essere posseduto in modo continuo e senza interruzioni, ma legalmente;
  • deve essere utilizzato per almeno venti anni.

Se si parla di usucapione di un terreno montano, esiste una norma speciale in vigore dal 1976, ovvero l’art.1159-bis del Codice Civile che afferma: “La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni. Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati come montani dalla legge, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione…”.

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Per ulteriori informazioni e aggiornamenti si consiglia di fare riferimento agli esperti, vale a dire un commercialista o chi si occupa di tali lavori.

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