Carta d’identità, Banca o Poste possono trattenerne copia? La risposta non è scontata

Un addetto allo sportello della Banca o della Posta può trattenere copia della carta d’identità di un cliente? La risposta non è così scontata.

Carta d'identità trattenere copia ufficio
(Claudio Divizia – Adobe Stock)

Il documento d’identità di un soggetto, se sottratto al legittimo proprietario, può divenire un mezzo con cui eventuali malviventi potrebbero porre in essere svariate tipologie di reato arrecando non pochi danni all’ignaro derubato. Per tale ragione è sempre bene prestare attenzione.

A titolo esemplificativo, molto spesso accade che dopo essersi recati in un ufficio, dove l’operatore ha effettuato copia del documento quest’ultimo non restituisca il materiale all’utente. E se lo smarrisse? Se qualche altro ne entrasse in possesso? Da qui la lecita domanda: può un addetto allo sportello effettuare delle copie e non renderle?

Carta d’identità, la copia effettuata da un operatore di sportello deve essere restituita?

Carta d'identità trattenere copia ufficio
(StartupStockPhotos – Pixabay)

Il Garante della Privacy ha espresso il proprio orientamento sul punto. L’operatore di banca o di posta per verificare l’identità dell’utente non è obbligato a fare fotocopia del documento se ad esempio si ha conoscenza diretta dell’interessato, o se ancora in precedenza il documento è già stato acquisito. Per non parlare poi del fatto che basterebbe la mera esibizione con mero scrupolo di annotare gli estremi della carta d’identità.

Eseguire una copia, ha proseguito il GP, sarebbe necessario solo in due casi, riporta la redazione de La Legge per Tutti: quando lo prevede tassativamente la legge, oppure in baso alla delicatezza dell’operazione da eseguirsi. A titolo esemplificativo si pensi al soggetto che si reca allo sportello per riscuotere un assegno dovuto a titolo di disoccupazione. In tal caso la fotocopia sarebbe necessaria. Questo in quanto, qualora quel soggetto non dovesse essere il vero beneficiario tutta la responsabilità ricadrebbe sull’ufficio che ha concesso lo scambio. Stesso dicasi per chi si presenta creditore con un titolo: anche in tal caso è necessario essere scrupolosamente attenti all’identificazione.

In sintesi, quindi, ad eccezione dei due casi indicati dal Garante della Privacy, gli addetti allo sportello di banca o posta non dovrebbero acquisire copia del documento del soggetto potendo optare per modalità alternative di riconoscimento.

L’utente potrà, quindi, far valere le proprie ragioni in base alle indicazioni del GP e nell’eventualità chiedere che la copia gli venga resa.

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