Casa comprata all’asta e rivenduta subito, fiutare l’affare

Casa comprata all’asta non per viverci ma per fare un investimento. È possibile rimetterla subito sul mercato?

casa asta
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Quando al termine di un’asta si risulta essere aggiudicatari di una proprietà, bisogna ricordare bene cosa dice l’art. 76 della legge 29 settembre 1973 n. 597. La norma prevede una conseguenza alla rivendita degli immobili prima dei cinque anni dalla data dell’acquisto. Un atto del genere, infatti, è considerata a carattere speculativo e dunque deve essere sottoposta a imposizione tributaria.

La legge prevede la presunzione di intento speculativo quando si procede alla vendita di immobili non destinati all’utilizzo personale da parte di chi l’ha acquistato o dei suoi familiari, se il periodo che intercorrente tra l’acquisto e la vendita è inferiore a cinque anni. I relativi proventi dovranno essere esposti nella dichiarazione dei redditi ed essere sottoposti alla relativa tassazione Irpef.

Casa comprata all’asta, le regole per la vendita e la tassazione

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Ma qual è l’importo tassabile? È determinato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo della successiva vendita infraquinquennale, dunque la cosiddetta plusvalenza.

Tale presunzione di intento speculativo ha, però, un’importante eccezione: non ricorre quando l’oggetto della vendita è un immobile destinato all’utilizzo personale dell’acquirente e dei suoi familiari.

Al di fuori di questa importante eccezione, la presunzione di intento speculativo opera senza alcuna possibilità di prova contraria.

Gli elementi che concorrono a far nascere la presunzione assoluta di intento speculativo sono il non superamento deu cinque anni da una parte e dall’altra la non destinazione all’uso personale dell’acquirente e dei suoi familiari.

In pratica, se un privato acquista un immobile all’asta giudiziaria e lo destina ad abitazione propria e per suoi familiari, potrà rivenderlo in qualsiasi momento e dal punto di vista fiscale non ci sarà nessuna conseguenza.

Se invece doppo l’acquisto via asta il bene non viene utilizzato potrà comunque rivenderlo quando vuole, ma, se compirà l’alienazione entro i cinque anni dal decreto di trasferimento che ha concluso l’asta, dovrà sborsare le tasse sulla differenza tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di vendita.

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