Conto corrente condominiale, Iban sbagliato: cosa succede

Conto corrente condominiale per le spese comune, ma si sbaglia ll beneficiario e un altro riceve i soldi: cosa dice la legge

Codice Iban
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L’amministratore condominiale, per non confondere i beni propri con quelli del condomìnio che amministra, deve avere un altro conto corrente intestato ai condòmini dove transitano tutte le somme dovute. Lo prevede la Legge n. 220/2012. Il conto, postale o bancario, deve essere intestato al condominio.

Non si può escludere però che il condomino nell’effettuare il pagamento di una quota condominiale sul conto corrente, commetta un errore. Uno dei più diffusi è digitare male l’Iban. Cosa succede in questo caso? Se l’identificativo fornito dall’utente (l’Iban) non corrisponde a chi deve beneficiare del bonifico, la banca non è responsabile dell’esecuzione sbagliata secondo la decisione del Collegio di coordinamento ABF n. 162 del 12 gennaio 2017.

Conto corrente condominiale, Iban sbagliato: la responsabilità

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Il Tribunale di Milano ha infatti stabilito che se soggetto ordinante commette l’errore e destinata il bonifico a terzi, l’unica obbligazione della banca è l’esecuzione del bonifico in conformità con l’identificativo unico fornito dal pagatore.

La scelta di circoscrivere l’obbligazione esigibile e doverosa dell’intermediario alla esecuzione del bonifico, è dovuta alla ragione di assicurare celerità e uniformità nei tempi di esecuzione dei servizi di pagamento.

In pratica l’istituto di credito non ha responsabilità se effettua il trasferimento del denaro sul conto corrispondente all’Iban che è stato indicato dal condomino. Inoltre non deve effettuare ulteriori controlli perché non è tenuta a svolgere questa operazione.

In una situazione del genere è normale che il condòmino chieda alla banca spiegazioni, in quanto l’istituto presta il servizio di pagamento, per sapere ogni informazione utile.

Ci sono precedenti dove la banca si è rifiutate di comunicare i dati richiesti, le informazioni in merito al correntista che per errore ha ricevuto il pagamento. Ma può agire in questo modo l’istituto? La legge prevede che il pagatore ha diritto di conoscere dalla banca i dati anagrafici o societari del soggetto che ha ricevuto i soldi per errore.

Le Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia prevede che per ogni operazione di pagamento eseguita, l’intermediario (dunque la banca) consegna sia al pagatore sia al beneficiario una ricevuta contenente specifiche informazioni. Per il pagatore, un riferimento che gli dia modo di conoscere le informazioni del beneficiario. La banca non può opporsi sostenendo che c’è il diritto alla privacy.

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