Cosa non sai sulla donazione: fai valere i tuoi diritti

Donazione, attenzione all’atto perché ci sono delle regole ben precise che possono cambiare la situazione e ribaltare tutto

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Molto spesso i familiari di un uomo defunto (ad esempio i figli) vogliano impugnare una donazione fatta per via testamentaria a una persona al di fuori della cerchia familiare.

È possibile farlo ma bisogna valutare vari aspetti. Impugnare una donazione è possibile, ma occorre valutare diverse norme. Nella fase in cui si acquista un immobile è possibile che l’acquirente scopra la presenza della donazione.

I problemi più grandi sono legati alla presenza degli eredi che possono adire per via legale, richiedendo l’impugnazione dell’atto di donazione. C’è anche da considerare però che le banche sulla sottoscrizione dei mutui su immobili donati sono restie poiché potrebbe risultare non coperti da garanzia ipotecaria.

Abbiamo detto che l’impugnazione è possibile ma non bisogna aspettare troppo. Ricordiamo innanzitutto che per donazione parliamo di un contratto bilaterale con cui si dona un bene. Il donante attraverso l’atto cede prima della successione una parte dell’eredità: per questo motivo è soggetto a impugnazione ma lo si può fare entro cinque anni dalla stipula.

Donazione, tutto può cambiare: quali sono i tempi

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Si può impugnare prima della morte del donante anche se di solito la contestazione comincia successivamente quando gli eredi hanno piena consapevolezza che il bene è stato donato.

Altro elemento importante da ricordare è che con la scomparsa del donante l’immobile donato rientra a tutti gli effetti della normativa vigente nel patrimonio ereditario, quindi, spetta la quota di legittima agli eredi.

Gli erediti comunque possono far valere il diritto di riduzione entro un periodo massimo di 10 anni, con decorrenza dalla data del decesso del donante.

Se la vendita dell’immobile donato arriva a conclusione, l’erede può presentare al giudice la richiesta di restituzione dello stesso. È questo il motivo per cui le banche non vogliono cedere finanziamenti o mutui con immobili donati.

Dalla donazione alla restituzione dell’immobile donato il tempo che trascorre va dai 10 ai 20 anni. Solo dopo dieci anni dalla scomparsa del donante l’atto di donazione non può essere impugnato.

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