Bonus al 75% per le barriere architettoniche: una buona notizia

Bonus al 75% per le barriere architettoniche, chi può sfruttare questa agevolazione: esistono tre diversi modi

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Sono molti i bonus ancora in vigore in ambito edilizio per lavori di ristrutturazione. Fino al 2025 è possibile usufruirne attraverso lo sconto in fattura o cessione del credito.

Tra le varie agevolazioni fiscali previste c’è anche quella per chi ha bisogno di adattare la propria struttura alle esigenze di persone con disabilità.

Ad esempio allargare la porta di ingresso o la cabina dell’ascensore per consentire l’ingresso di una carrozzina. La legge dà la possibilità di sfruttare il bonus anche quando nello stabile non vivono persone che hanno queste necessità.

Infatti per barriere architettoniche si intendono ostacoli fisici che sono fonte di disagio per chi ha ridotta capacità motoria. Ad esempio i gradini per chi vive in carrozzina. Mettere uno scivolo significa eliminare una barriera architettonica.

Bonus al 75% per le barriere architettoniche: come funziona

Il bonus è pari al 75%. Vediamo cosa dice la legge. L’agevolazione è una detrazione fiscale finalizzata ad agevolare economicamente l’abbattimento di barriere architettoniche già esistenti, che sia di un condominio o di un’abitazione.

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Il lavoro riguarda il lavoro da effettuare e non la condizione di chi fa richiesta. In pratica, anche se non si è disabile si può avere accesso al bonus per rendere lo stabile a favore di chi dovesse aver bisogno.

Si possono recuperare il 75% delle spese effettivamente sostenute fino al 31 dicembre 2015. Esistono tre diversi modi. Il primo tramite la detrazione fiscale da riportare nella Dichiarazione dei Redditi in cinque quote annuali di pari importo, lo sconto in fattura e infine la cessione del credito d’imposta.

Ci sono però dei limiti di spesa da rispettare. Sono pari a 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari che si trovano all’interno di edifici plurifamiliari.
40mila euro nel caso di edifici composti da due a otto unità immobiliari e 30mila euro per strutture con oltre otto unità immobiliari.

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Sono limiti che vengono applicati in forma disgiunta nel caso in cui gli interventi da eseguire contemporaneamente in ambito comune e privato.

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