Novità Bonus sull’edilizia, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato alcuni aspetti

Finiti i blocchi sul sito dell’Agenzia delle entrate che aggiorna il software e apre a nuove possibilità per i richiedenti dei Bonus per l’edilizia.

Navigazione siti on-line
Navigazione siti on-line (Foto da Pixabay)

Sono state presentate domande frequenti rivolte all’Agenzia delle entrate riguardanti problematiche relative ad alcune procedure telematiche. Queste creavano dubbi per l’invio di procedure, per la mancanza di alcune opzioni, che hanno richiesto l’intervento dell’Agenzia stessa.

In linea con le risposte fornite agli utenti che hanno riscontrato dubbi a riguardo l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le procedure telematiche in questione. Si consente così l’invio delle comunicazioni per le opzioni di cessione e/o sconto in fattura.

Quindi ora, come è possibile vedere all’apertura del sito dell’Agenzia, è disponibile la versione aggiornata del software. Si tratta della 1.1.1 del 25/11/2021 relativo alla compilazione delle comunicazioni per la cessione dei crediti e/o per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del dl 34/2020.

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Cambiamenti dopo l’aggiornamento del software

Aggiornamenti programmi
Aggiornamenti programmi (Foto da Pixabay)

Quindi, se prima le comunicazioni per l’invio di tali opzioni risultavano bloccate per l’assenza del visto richiesto, ora sembra essere tutto risolto. Infatti con la nuova versione è possibile presentare comunicazioni per tutte le tipologie presenti scegliendo fra le varie opzioni aggiornate.

Ricordiamo quindi che il nuovo comma 1-ter dell’art. 121 del dl 34/2020, come introdotto dalla lett. b, comma 1 dell’art. 1 del dl 157/2021 (decreto Antifrodi) dispone di alcune conformità. Secondo quanto previsto il beneficiario delle detrazioni, che ha deciso di scegliere come opzione la cessione del credito o lo sconto in fattura, deve ottenere delle certificazioni. Si tratta del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese sostenute ai sensi del comma 13-bis dell’art. 119 del dl 34/2020 anche per i bonus ordinari. Ovviamente queste devono essere rilasciate da un tecnico abilitato che ne attesti la qualità.

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L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i beneficiari dei bonus edilizi, con relative fatture da parte dei fornitori, possono eseguire l’operazione senza la richiesta del visto di conformità e senza l’ottenimento dell’asseverazione di congruità. Questo analizzando i contenuti del nuovo comma 1-ter e tenendo in considerazione la sottoscrizione di un contratto tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante relativa annotazione sul documento.

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