Buoni fruttiferi postali, grosse novità se la vostra serie è questa

Se vi appartengono degli specifici buoni fruttiferi postali allora la cosa vi interesserà eccome. C’è in ballo una bella cifra. Cosa bisogna sapere per adeguarsi ed evitare di finire vittima di sorprese decisamente spiacevoli. I dettagli.

Buoni fruttiferi postali ci sono novità
Buoni fruttiferi postali ci sono novità Foto dal web

Buoni fruttiferi postali, se avete quelli contrassegnati da una specifica serie allora potrebbero esserci delle novità. Novità che giungono in seguito ad una sentenza emessa dal Tribunale di Torino, che ha dato ragione ad una risparmiatrice in merito agli interessi da corrisponderle.

La donna aveva fatto ricorso per ottenere un ricavato più alto dai buoni fruttiferi postali maturati a partire dal 1989, quando mise al sicuro una cifra di 5 milioni di lire. Tali buoni fruttiferi postali sono quelli che appartengono alle serie P e Q. Anche il Tribunale di Bergamo ha avuto modo di esprimersi in merito in un’altra circostanza.

In quella presa in disamina invece abbiamo a che fare con i buoni fruttiferi postali della serie Q, che risale tra settembre 1986 ed ottobre 1995. Riguardo alla sentenza fornita dagli ermellini orobici, la stessa afferma che gli interessi maturati dai buoni della serie Q devono essere calcolati tenendo in considerazione la capitalizzazione al lordo della imposizione fiscale.

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Buoni fruttiferi postali, la sentenza del Tribunale

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Invece Poste Italiane è dell’idea che vadano calcolati al netto. C’è anche una normativa che risale al 1973 e che ritiene la tassazione avere luogo in base al principio di cassa, con un tasso di interesse del 12,5% e del 6,25% nello specifico per i buoni fruttiferi emessi fra il 21 settembre 1986 ed il 31 agosto 1987.

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Il risultato è che Poste Italiane starebbe corrispondendo ai propri risparmiatori una cifra più bassa. Poste ha risposto in merito ritenendo che ritiene prassi consolidata procedere con il pagamento degli interessi al netto.

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Fatto sta che, per la sentenza dei giudici, l’Ente deve corrispondere una cifra al lordo per i primi 20 anni e semplice dal ventunesimo al trentesimo.

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